Comune di San Sperate - Comunicazione - 00/2010

POLIZIA MUNICIPALE - Ordinanza n. 10

Oggetto: POLIZIA MUNICIPALE - Ordinanza n. 10

Anno
2010
Settore
Polizia Municipale
Tipo
Comunicazione
Numero
0
Data inizio pubblicazione
15/04/2010
Data fine pubblicazione:
00/00/0

Oggetto: Disposizioni in vigore per il giorno 16 Aprile 2010 per  ragioni di pubblica sicurezza.

IL SINDACO

 Preso atto che il giorno 16 Aprile 2010 si terrà, presso il  campo sportivo comunale, un concerto di musica rock, patrocinato dall' Amministrazione Comunale;                                               
          Considerato il genere musicale delle band che si alterneranno nell'arco della serata e l'età media del pubblico che verrà richiamato dall'evento musicale;
    Valutata la situazione, sulla scorta dell’esperienza degli anni precedenti, riguardo alla sicurezza delle persone durante lo svolgimento delle rappresentazioni, si rende necessario prendere le dovute precauzioni al fine della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; 
          Atteso quanto enunciato in premessa, si rende necessario:

  • Vietare la sosta la fermata e il transito in modo permanente, lungo la via Is Spinargius (tratto via Cagliari - via Berlinguer);
  • Vietare la sosta e la fermata a tutti i veicoli su entrambi i lati, fuori dagli spazi a tal fine destinati, lungo la via Cagliari;
  • Vietare in modo assoluto, dalle ore 14,00 del giorno 16 Aprile 2010 alle ore 08,00 del giorno successivo, la vendita e la mescita di bevande con gradazione alcoolica superiore al 4,5% sul volume;
  • Vietare in modo assoluto, dalle ore 14,00 del giorno 16 Aprile 2010 alle ore 08,00 del giorno successivo, la vendita e la mescita di bevande, sia analcoliche che con qualunque gradazione alcolica sul volume, in bottiglia  di vetro o in bicchieri di vetro (divieto assoluto), ovvero in contenitori metallici (lattine) o di plastica che non siano stati preventivamente aperti e privati del tappo o del sistema di chiusura da parte dell'esercente;

 

 Vista l'art. 7 del D. Lgsl. 30 aprile 1992, n.285;
          Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
          Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

ORDINA

Sulla base delle considerazioni esposte in premessa, al fine di assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dispone di:

  • Vietare la sosta e la fermata e il transito in modo permanente, lungo la via Is Spinargius  (tratto via Cagliari - via Berlinguer); con obbligo della rimozione forzata dei veicoli in divieto;
  • Vietare la sosta e la fermata a tutti i veicoli su entrambi i lati, fuori dagli spazi a tal fine destinati, lungo la via Cagliari; con obbligo della rimozione forzata dei veicoli in divieto;
  • Vietare in modo assoluto, dalle ore 14,00 del giorno 16 Aprile  2010 alle ore 08,00 del giorno successivo, la vendita e la mescita di bevande con gradazione alcoolica superiore al 4,5% sul volume;
  • Vietare in modo assoluto, dalle ore 14,00 del giorno 16 Aprile 2010 alle ore 08,00 del giorno successivo, la vendita e la mescita di bevande sia analcolica che con qualunque gradazione alcolica sul volume, in bottiglia  di vetro o in bicchieri di vetro (divieto assoluto), ovvero in contenitori metallici (lattine) o di plastica che non siano stati preventivamente aperti e privati del tappo o del sistema di chiusura da parte dell'esercente;
  • Vietare l'accesso all'interno del campo sportivo comunale a chiunque sia in possesso di contenitori non conformi di cui i precedenti punti 3 e 4 ovvero di altri oggetti che per le loro caratteristiche possano essere di pericolo ai fini della sicurezza pubblica, gli stessi verranno obbligatoriamente depositati all'ingresso, presso il personale  addetto alla sicurezza.

 

Gli esercenti le attività commerciali, i pubblici esercizi e le attività artigiane, autorizzate alla vendita di bevande alcooliche, sono tenute ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni, in difetto verranno perseguite con le sanzioni previste dall'art.17/bis, del TULPS.
          Chiunque contravvenga alle prescrizioni previste dalla presente ordinanza, verrà perseguito con le sanzioni di cui all'art. 17 del TULPS.
          La Polizia Municipale e il Comando Stazione Carabinieri, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, intervenendo nel controllo preventivo e rigoroso degli accessi e degli spettatori per tutto l'arco della manifestazione, ponendo in atto tutte quelle procedure che la legge conferisce loro.
          L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di predisporre quanto necessario allo svolgimento della manifestazione, assegnando personale sufficiente a disposizione del Comando Polizia Municipale per far fronte alle eventuali emergenze.
          L’ Associazione Culturale Kuntra, attraverso il suo personale tecnico e addetto alla sicurezza, è incaricata di collaborare, al fine della buona riuscita della manifestazione, con la Polizia Municipale.

San Sperate, 14 Aprile 2010

 

 I L  S I N D A C O 
    Antonio Paulis
 

 

Documenti allegati
Allegati (1)
Ordinanza 10/2010
15/04/2010 (77.38 KB)
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