Risposte alle domande più frequenti


Carta d'Identità Elettronica

La Carta di Identità Elettronica (CIE)

Cosa è

La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare.
La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione.
Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.

La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza la sua durata varia secondo le fasce d’età di appartenenza.

Nel dettaglio:

  • 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
  • 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
  • 10 anni per i maggiorenni.

Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di fototessera, in formato cartaceo o elettronico, su un supporto USB. N.B.: è indispensabile che la foto tessera sia con sfondo bianco o chiarissimo, per la registrazione digitale della stessa da inviare al Ministero.

L’interessato, al momento della richiesta deve presentare la carta vecchia o la denuncia di furto o smarrimento presso le Forze di Polizia o Polizia Locale, oppure la dichiarazione di deterioramento con l’esibizione del documento deteriorato; nel caso la persona non fosse in possesso di alcun documento, la procedura informatica consente anche l’identificazione tramite due testimoni non parenti.

All’atto della richiesta munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione.

Si precisa che le carte d'identità cartacee già in possesso dei cittadini continueranno ad avere validità sino alla loro naturale scadenza.

Prima di avviare la pratica di rilascio della Carta di identità elettronica bisognerà versare sul C/C n. 16475097 intestato a Comune di San Sperate Servizio Tesoreria – causale diritti Carta d’identità Elettronica nome e cognome titolare, l’importo di € 22,21. Bisognerà inoltre conservare la ricevuta di pagamento da presentare all’ufficio.

Il rilascio della carta di identità elettronica minorenni prevede che lo stesso debba presentarsi agli sportelli dell’anagrafe comunale accompagnato da un genitore munito di documento di riconoscimento in corso di validità mentre per la richiesta di rilascio del documento valido per l’espatrio è necessario l’assenso di entrambi i genitori che devono recarsi in anagrafe, insieme al minore, per dare il proprio assenso e dichiarare l’assenza di cause che ostacolino l’espatrio. In caso di assenza di uno dei genitori, è possibile dare il proprio assenso compilando il relativo modulo e allegando la fotocopia del proprio documento d’identità

Il cittadino, nel momento della domanda:

  • In caso di primo rilascio esibisce all’operatore Comunale un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni;
  • In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento consegna quest’ultimo all’operatore comunale;
  • Consegna all’operatore comunale il codice fiscale e la ricevuta di pagamento della Carta;
  • Verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale;
  • Fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;
  • Indica la modalità di ritiro del documento desiderata (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro in Comune);
  • Fornisce all’operatore comunale la fotografia;
  • Procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali;
  • Fornisce, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi;
  • Firma il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati; Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.

Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta.

Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave, un suo delegato (ad es. un familiare) deve recarsi presso il Comune con la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.

Come per il documento cartaceo, nella CIE valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura; nella CIE non valida per l'espatrio compare la dicitura: non valida per l'espatrio.

Per i cittadini comunitari e stranieri, la carta d'identità non ha validità per l'espatrio.

Al momento dell'emissione della carta d'identità il cittadino maggiorenne può esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti sottoscrivendo il modulo di adesione.

Eventuali modificazioni della propria volontà espressa potranno essere effettuate in qualsiasi momento presso la propria ASL o al successivo rinnovo della CIE stessa.

TEMPISTICA E RILASCIO

La CIE non viene rilasciata subito allo sportello, ma è inviata, a scelta del richiedente, presso il proprio indirizzo (o altro recapito) o presso l’ufficio comunale preposto al rilascio del documento, entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.

COSTI

Il costo della carta d'identità elettronica, per primo rilascio o rinnovo alla scadenza, è pari a 22,21 Euro (di cui €. 16,79 di competenza del Ministero dell’Interno e €. 5,42 per il Comune) sono comprese anche le spese di spedizione.

 

SEDI DI RICHIESTA

· Ufficio Anagrafe – Via Sassari n. 12

Portale Ministero dell’Interno – Carta di identità Elettronica (www.cartaidentita.interno.gov.it/)

 

Normativa di riferimento

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBLICA SICUREZZA TULPS. Art.3.

LEGGE 16 giugno 1998, n. 191 - Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.

Disposizioni in materia di edilizia scolastica. Art. 2 comma 4.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437 - Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Art. 1.

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale. Art. 64, Art. 65.

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7 - Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Art. 7 vicies-ter, Art. 7 viciesquater.

DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni atte garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. Art. 10.

DECRETO 23 dicembre 2015. - Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica.

DECRETO 25 maggio 2016. - Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

  • Circolare Ministero dell'Interno numero 10 del 2016
  • Circolare Ministero dell'Interno numero 11 del 2016
  • Circolare Ministero dell'Interno numero 18 del 2016
  • Circolare Ministero dell'Interno numero 4 del 2017
  • Deliberazione Giunta comunale numero 5 del 22 gennaio 2018 "Determinazione delle tariffe da applicarsi per il rilascio della carta d'identità elettronica”.

 

Rilascio o Rinnovo carte d'identità cartacea (dal 7.5.2018 è sostituita dalla CIE)

Carta di identità

E' il documento attestante l'identità di un soggetto. Serve per l'identificazione personale.
Per i cittadini italiani è un documento valido per l'espatrio in alcuni Paesi.
Sul sito www.viaggiaresicuri.it è possibile fare la ricerca per singolo paese e verificare il documento di viaggio richiesto.
Ai cittadini italiani non è più richiesta la esibizione della carta di identità al momento dell'ingresso negli Stati che hanno aderito all'accordo di Schengen.  E' necessario esserne comunque in possesso per dimostrare la propria identità in caso di controllo.

Chi la può richiedere

  • I cittadini italiani e stranieri.
    Per i minorenni  può essere rilasciata valida per l'espatrio solo se vi è l'assenso di entrambi i genitori o del tutore che, accompagnando il minore agli sportelli anagrafici, provvederanno a firmare l'assenso. Nel caso solo uno dei due genitori accompagni il minore agli sportelli, dovrà essere munito di assenso scritto, dell'altro genitore, al quale andrà allegata fotocopia della carta d'identità dello stesso, in caso di mancato assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare. Se il minore di anni 14 si reca all'estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario  richiedere in Questura il documento denominato “accompagno” della Carta di Identità.
  • I cittadini iscritti all'AIRE con il passaporto o con autodichiarazione
  • Coloro che, non residenti ma che hanno la dimora a San Sperate, previa richiesta di nulla osta al Comune di residenza.

Documentazione
3 fotografie formato tessera recenti e identiche – foto, su sfondo bianco, con posa  frontale, a capo scoperto - ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile; carta d'identità scaduta o altro documento di riconoscimento valido, titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri. 

Situazioni particolari:
SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLA CARTA: è necessario produrre la denuncia e presentarsi con un documento di riconoscimento valido.
Se la carta d'identità smarrita o sottratta non è scaduta ed è stata rilasciata dal Comune di San Sperate, non sarà necessario avere con sé un documento di riconoscimento valido, in quanto la persona potrà essere riconosciuta sulla base del cartellino in possesso degli uffici centrali dell'anagrafe (tale opzione è quindi esclusa per gli sportelli delle circoscrizioni).
FURTO O SMARRIMENTO ALL'ESTERO: è accettata la denuncia fatta presso il Consolato o Ambasciata italiana; se la denuncia è fatta presso altri organi stranieri (es. Polizia) la denuncia dovrà essere rifatta anche in Italia e occorre portare quella all'Anagrafe;
DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO: il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta distruzione del documento. I cittadini extracomunitari  non possono rendere tale dichiarazione, dovranno produrre la denuncia.
PERSONE CON PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE: possono richiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità che avverrà presso il proprio domicilio. Una persona maggiorenne dovrà recarsi all'Anagrafe sede centrale con un documento di riconoscimento, tre fotografie della persona che richiede il rilascio ed  € 5,42; un incaricato si recherà poi al domicilio della persona richiedente per la consegna della carta d'identità e l'apposizione della firma.
ISCRITTI A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti dell'estero): dal 01/06/2007 gli iscritti Aire possono richiedere la Carta di Identità o la proroga anche all'Autorità Consolare Italiana competente per territorio, previa richiesta di nullaosta al Comune di iscrizione.

Attenzione:
le variazioni di residenza non comportano il rinnovo del documento di identità;
lo stato civile viene indicato  sul documento solo se richiesto dall'interessato;
i genitori con figli minori, anche se in condizione di separazione legale o divorzio, per poter ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio devono dichiarare, sotto la propria responsabilità,  di avere l'assenso dell'altro genitore;
la professione non viene più indicata sulla Carta d'Identità;
i cittadini stranieri, se provengono da altro Comune italiano, devono portare la carta rilasciata da quel Comune.

Paesi in cui è possibile espatriare con la carta di identità: Sul sito della Polizia di Stato è disponibile l'elenco dei paesi e il tipo di documento richiesto per l'ingresso
Costo: euro 5,42

Tempi di rilascio: in giornata o, al più tardi, il giorno lavorativo successivo. Per i dimoranti non residenti, almeno 5 giorni.

Validità
-
3 anni per i minori di 3 anni
- 5 anni nella fascia di età 3-18 anni
- 10 anni per la fascia di età superiore ai 18 anni (dal 27 giugno 2008 vale 10 anni, anziché 5, come previsto dal decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 (art. 31).
Se il documento è in scadenza si può richiederne il rinnovo sei mesi prima della data di scadenza stessa.

Proroga
Le carte di identità rilasciate dal 26.6.2003 al 25.6.2008 potranno essere prorogate nella validità per ulteriori 5 anni presentandosi con la carta presso lo sportello anagrafe. Non è necessaria la presenza dell'interessato.
ATTENZIONE! Alcuni Paesi non riconoscono la validità delle carte di identità valide per l’espatrio prorogate. Il Ministero dell'Interno ha emanato la  Circolare n. 23 del 28.7.2010,  con la quale ha comunicato che i possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio Comune di sostituirle con nuove carte d'identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo documento.
 
Informazioni utili
La carta d'identità  non  è valida per l'espatrio per:

  • gli stranieri;
  • coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
  • coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nullaosta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano state convertite in pene restrittive della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
  • coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli artt. 3 e ss. della Legge 1423/56.

 Normativa di riferimento
Regio decreto 773 del 1931; Regio decreto 635 del 1940; DPR 649/74; Legge 1332/2008; D.L. 13.05.2011 n. 70, art. 10.

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