Risposte alle domande più frequenti


Separazione e divorzio dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile

L'11 dicembre 2014 è entrata in vigore la semplificazione in materia di separazione o divorzio, che permette di separarsi o divorziare in maniera consensuale senza obbligo di rivolgersi ad avvocati o tribunali, ma semplicemente mediante un accordo da stipulare davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile o suo delegato.

Che cos'è

A tutte le coppie che sono d'accordo per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, l'art. 12 del Decreto legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014 offre un'alternativa rapida ed economica che consente di addivenire alla separazione, allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio o alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile, o suo delegato.

Rispetto alla separazione e ai divorzi di natura giudiziale, la procedura davanti all'ufficiale di stato civile è rivolta, in via esclusiva, a tutte quelle coppie che:

  • Non abbiano figli minori
  • Non abbiano figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
  • Non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
  • Non intendano stipulare accordi di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano passaggi di proprietà dell'abitazione ecc.). È possibile invece introdurre, modificare o eliminare assegni di mantenimento periodici e non una tantum.

In caso di presenza di figli e altri accordi trovi maggiori informazioni alla pagina Separazione/divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati.

Per avviare il procedimento occorre presentare le dichiarazioni congiunte dei coniugi ed eventuale altra documentazione necessaria, allegando copia di documento di identità valido, al Sindaco o suo delegato, del Comune di residenza di uno dei coniugi, o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, volta al raggiungimento di un accordo di:

  1. Separazione consensuale
  2. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio)
  3. Di modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Si precisa che per poter presentare domanda di divorzio occorre:

  • che siano trascorsi 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel caso di separazione giudiziaria;
  • che siano trascorsi 6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel caso di separazione consensuale (omologa), anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, o dalla data dell'accordo stipulato mediante convenzione di negoziazione assistita da avvocati (art. 6), o dalla data dell'accordo concluso davanti l'ufficiale di stato civile (art. 12).

Durante il procedimento e/o all’atto della stipula dell’accordo, i coniugi possono farsi assistere da uno o più avvocati, quale facoltà e non obbligo.

 

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Prendere l'appuntamento
Per avviare la procedura occorre rivolgersi all'ufficiale di stato civile, del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio, di persona (all'indirizzo presente nella sezione "Dove andare") o per telefono (contattando i numeri presenti nella sezione "A chi rivolgersi") per richiedere informazioni e/o presentare la documentazione occorrente e fissare un appuntamento per il giorno dell'accordo.

Sottoscrizione dell'accordo
Il giorno concordato, l'ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio, secondo le condizioni pattuite. In loco sarà compilato e sottoscritto l'accordo, nonché fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso, non prima di 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo.

Conferma dell'accordo

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo.

I 30 giorni sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell'accordo stipulato. La mancata comparizione nel giorno ed orario concordati equivale a mancata conferma dell'accordo. In tal caso occorrerà avviare eventualmente una nuova procedura.

Documenti da presentare

  • documento di identità
  • autocertificazione (vedi Modulistica)
  • sentenza di separazione (nel caso di divorzio)
  • precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni)

Costi e modalità di pagamento

Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00 da versare all'atto della firma dell'accordo davanti all'ufficiale di stato civile con pagamento presso il servizio economato.

Tempi e iter della pratica

L'accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate.

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Indipendentemente dalla data di conferma gli effetti decorreranno dalla data dell'accordo.

A chi rivolgersi

Per informazioni occorre presentarsi di persona oppure telefonare, direttamente agli ufficiali di stato civile:

  • Corona Anna Rita 070 96040226

Tale pratica si svolge SOLO previo appuntamento nei giorni da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 14.00

Separazione/divorzio breve mediante convenzione di negoziazione assistita

Che cos'è

In mancanza dei requisiti previsti per accedere al procedimento davanti all'Ufficiale di Stato Civile (art. 12), i coniugi possono avvalersi del procedimento mediante convenzione di negoziazione assistita (ex art. 6 legge 162/2014), ovvero possono decidere consensualmente di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, mediante la sottoscrizione di un accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.

L’accordo, a cura degli avvocati, deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per l'acquisizione del relativo nulla osta, qualora non ci siano figli, o autorizzazione in presenza di figli. In quest'ultimo caso, il Tribunale lo autorizza quando lo ritiene rispondente all’interesse dei figli, altrimenti lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale che fissa, entro i trenta giorni successivi, la comparizione delle parti.

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Una volta acquisito il nulla osta o l'autorizzazione dal Tribunale, l'originale o la copia certificata dell'accordo deve essere trasmesso congiuntamente, disgiuntamente, o anche da un solo avvocato (circolare Ministero dell'Interno 6/15) entro 10 giorni (a pena di sanzione) al Comune in cui è iscritto o trascritto il matrimonio.

La consegna può avvenire:

  • a mano o per posta presso l'Ufficio protocollo del Comune oppure presso l'Ufficio di Stato civile (indirizzi in fondo alla pagina);
  • tramite PEC - Posta Elettronica Certificata: demografici@pec.comune.sansperate.ca.it

Tempi e iter della pratica

Ricevuto l'accordo l'Ufficiale di Stato Civile procede alla sua trascrizione nei registri di Stato Civile e ai conseguenti adempimenti previsti dalla legge.

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