Comm. Elettorale

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che:

  • l’art. 10 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”, pubblicata sulla G.U. del 30/12/2005 n. 303 – S.O. n. 213/L, in vigore dal 31.12.2005, modifica l’art. 4-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, ha istituito anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la Commissione Elettorale Comunale;
  • l’art. 4-bis, commi 1, 2, 3 del T.U. delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall’art. 10 sopraccitato, testualmente recita:
    “Articolo 4-bis"
    • Alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
    • In ciascun comune l’ufficiale elettorale è la commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
    • Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale comunale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.”
  • la Legge 21 dicembre 2005 n. 270, come deriva dal combinato disposto con l’art. 3- quinquies del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1 recante disposizioni in materia elettorale, convertito in Legge 27 gennaio 2006, n. 22, entrata in vigore il 28 gennaio 2006, prevede che la Commissione Elettorale Comunale è eletta nell’ambito del Consiglio Comunale ed è composta, nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri, dal Sindaco e da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti; per effetto dei novellati art. 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e dell’articolo 6 comma 2 della legge n. 95 del 1989, come sostituito dall’art. 9, comma 4 della legge n. 270 del 2005, le modalità di elezione della Commissione Elettorale Comunale sono:
    • l’elezione deve avvenire con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati;
    • il Sindaco non partecipa alla votazione;
    • i componenti effettivi ed i componenti supplenti dovranno formare oggetto di due distinte e separate votazioni;
    • ciascun consigliere può esprimere un solo voto per ciascuna votazione;
    • risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre se il consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50;
    • a parità di voti è eletto il più anziano di età;
    • dovendo essere rappresentata la minoranza, qualora dalla votazione ciò non risultasse, si deve provvedere sostituendo l’ultimo degli eletti della maggioranza, con il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;

 

D E L I B E R A

DI NOMINARE quali componenti della Commissione Elettorale Comunale, oltre al Sindaco che ne è membro di diritto e la presiede, i seguenti consiglieri comunali:

MEMBRI EFFETTIVI:

  • Pili Ilaria;
  • Cinus Federico;
  • Collu Pierluigi;

MEMBRI SUPPLENTI:

  • Fillacara Francesco;
  • Mattana Irene;
  • Salis Monica;

Data di ultima modifica: 05/01/2017

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