Operazione Trasparenza

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 13

 

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche)
1. In attuazione dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrity delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata “Commissione”, che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparability e la visibility degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attivity svolta.

2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’Anci, l’Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attivity di cui ai commi 5, 6 e 8.

3. La Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionality, anche estranei all’amministrazione con comprovate competenze in Italia e all’Estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunity di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per l’attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di ety, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. All’atto dell’accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attivity di servizio sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.

4. La struttura operativa della Commissione è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionality ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unity. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
comando o fuori ruolo, cui si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibility di bilancio la Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionality ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con il Presidente dell’ARAN, può altresì avvalersi del personale e delle strutture dell’ARAN. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica.

5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all’esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all’articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:

      1. promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;
      2. assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
      3. confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;
      4. favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;
      5. favorisce la cultura delle pari opportunity con relativi criteri e prassi applicative.

6. La Commissione nel rispetto dell’esercizio e delle responsability autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:

    1. fornisce supporto tecnico e metodologico all’attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;
    2. definisce la struttura e le modality di redazione del Piano e della Relazione di cui all’articolo 10;
    3. verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
    4. definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all’articolo 7 in termini di efficienza e produttivity;
    5. adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l’integrity di cui all’articolo 11, comma 8, lettera a);
    6. adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la quality dei servizi pubblici;
    7. definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 14;
    8. promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modality ed iniziative ritenute utili;
    9. redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all’articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n.165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attivity istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;
    10. promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all’articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche;
    11. definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;
    12. predispone una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modality ed iniziative ritenute utili;
    13. sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
    14. realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.

7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attivity di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall’articolo 28 del presente decreto.

8. Presso la Commissione è istituita la Sezione per l’integrity nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all’interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legality e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell’integrity. La Sezione promuove la trasparenza e l’integrity nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l’integrity e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l’effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.

9. I risultati dell’attivity della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibility, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attivity al Ministro per l’attuazione del programma di Governo.

10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore indipendente un’analisi dei propri risultati ed un giudizio sull’efficacia della sua attivity e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L’esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modality di organizzazione, le norme regolatrici dell’autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.

12. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attivity della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l’anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 si provvede nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All’attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finality di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 4.

Data di ultima modifica: 05/01/2017

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