Comune di San Sperate - Comunicazione - 55/2012
Informativa per il calcolo dell’acconto dell’Imposta Municipale Propria
Oggetto: Informativa per il calcolo dell’acconto dell’Imposta Municipale Propria
COMUNE DI SAN SPERATE
Ufficio Tributi
INFORMATIVA PER IL CALCOLO DELL’ACCONTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
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COS’E’ L’IMU. E’ una nuova imposta istituita in via sperimentale dall’anno 2012 sino all’anno 2014. Sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) nonché l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riguardanti i beni non locati;
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IMU CHI RIGUARDA. I cittadini che sono tenuti al pagamento, denominati soggetti passivi sono:il proprietario degli immobili ovvero i titolari dei diritti reali quali usufrutto, diritto di abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in leasing, il soggetto passivo è il locatario. Non sono soggetti all’IMU gli inquilini. In caso di coniugi separati o divorziati, l’imposta è dovuta dal coniuge assegnatario a seguito di sentenza, il quale occupa l’immobile anche se non è proprietario. Non si applica più l’agevolazione per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti.
IL PAGAMENTO DELL’IMU può esser effettuato in due, e/o in tre rate nel caso di abitazione principale. Nel primo caso sarà pagato il 50% dell’aliquota base entro il 18 giugno e il restante entro il 17 dicembre. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale la prima rata è versata entro il 18 giugno nella misura del 30%. Nel caso di tre rate, la prima e la seconda, rispettivamente 1/3 dell’aliquota base, saranno pagate entro il 18 giugno ed entro il 17 settembre. Nella rata di saldo (17 dicembre) che potrà essere effettuata anche con bollettino di conto corrente postale, si deve tener conto che le aliquote possono subire entro il 30 settembre delle variazioni, per cui potrà essere necessario effettuare il ricalcolo per determinare l’eventuale conguaglio; si invita pertanto il contribuente a tenersi informato. Gli eventuali aggiornamenti verranno comunque forniti sul sito istituzionale www.sansperate.net
Anche le detrazioni vanno conteggiate secondo le rate. L’importo da versare deve essere arrotondato per ciascun rigo del modello F24 all’euro, senza centesimi; l’arrotondamento và effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo. Non si versa l’imposta se l’importo riferito all’intero anno non supera € 12,00, mentre se l’importo della sola rata di acconto e inferiore a
€ 12,00 si paga l’importo a saldo, entro il 18 di giugno.
PER Il VERSAMENTO IN ACCONTO deve essere utilizzato esclusivamente il modello F24 compilando la sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” identificando il comune di San Sperate con il codice I166 e utilizzando i seguenti “codice tributo”, che variano secondo la tipologia del bene per cui si deve versare:
- 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze versato interamente al Comune;
- 3913 IMU fabbricati rurali uso strumentale versato interamente al Comune;
- 3914 IMU terreni 50% al Comune;
- 3915 IMU terreni 50% allo Stato;
- 3916 IMU aree fabbricabili 50% al Comune;
- 3917 IMU aree fabbricabili 50% allo Stato;
- 3918 IMU altri fabbricati 50% al Comune;
- 3919 IMU altri fabbricati 50% allo Stato.
L’IMPOSTA SI DETERMINA COME SEGUE:
La base imponibile è data dal valore dell’immobile con riferimento a diversi parametri:
Per i fabbricati iscritti in catasto, si moltiplica la rendita catastale risultante al 1° gennaio dell’anno in corso (aumentata del 5%), per uno dei seguenti coefficienti:
- 160 per le categorie A, (escluse A/10 e comprese le C/2, C/6 e C/7);
- 80 per le categorie A/10 e D/5;
- 140 per le categorie da B/1 a B/8 e C/3, C/4 e C/5;
- 60 per le categorie D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9 e D/10;
- 55 per la categoria C/1
ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE che deve essere compresa nella categoria A (escluse A/10) e alle pertinenze in categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, si applica l’aliquota del 0,4%.
E’ prevista una detrazione di € 200,00 per l’immobile direttamente adibito ad abitazione principale, intendendosi per tale quello iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come “unica abitazione”, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio con età inferiore ad anni 26 purchè abitualmente dimorante e residente anagraficamente in detta unità immobiliare, fino ad un massimo di € 400,00. La detrazione complessiva quindi non potrà essere superiore a € 600,00. E’ altresì considerata abitazione principale con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l’abitazione non risulti locata.
Nel caso in cui più proprietari abitino nella stessa casa, la detrazione deve essere divisa in parti uguali e non per quote di proprietà. In caso di acquisto o vendita dell’abitazione in corso d’anno, la detrazione deve essere calcolata solo per i mesi di possesso.
AGLI ALTRI FABBRICATI si applica l’aliquota del 0,76% con esclusione di fabbricati accatastati nella categoria D/10 per le quali si applica l’aliquota del 0,2%.
ALLE AREE FABBRICABILI, si applica l’aliquota del 0,76%. Per determinare la base imponibile, si deve far riferimento al prezzo commerciale al 1° gennaio dell’anno di imposizione, con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche similari. Per detti valori si può far riferimento a quelli determinati per l’anno 2012 con delibera del Commissario Straordinario n. 81 del 19/04/2012 (visionabile nel sito Istituzionale del Comune di San Sperate);
AI TERRENI AGRICOLI si applica l’aliquota del 0,76%. La base imponibile viene stabilita dal reddito domenicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110.Inoltre per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza viene riconosciuto un meccanismo di abbattimento sulla parte eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500 del 70%, sulla parte di valore eccedente 15.500 e fino a euro 25.500 del 50%, e del 25% per la fascia di valore da 25.500 fino a 32.000;
PER I FABBRICATI DIVENTATI INAGIBILI O INABITABILI e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50% e si applica l’aliquota 0,76%.
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in allegato un esempio di calcolo dell'acconto.
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