IL SINDACO VISTA
la necessità di provvedere al taglio delle erbacce e alla liberazione da altri rifiuti abbandonati nelle aree libere presenti in centro abitato, al fine di scongiurare pericoli per la salute e l’igiene pubblica;
CONSIDERATO
- che nel centro abitato e nelle sue vicinanze esistono aree libere, recintate e non recintate, nelle quali sono presenti erbacce e rifiuti di ogni genere, le quali costituiscono un habitat favorevole per focolai infettivi, proliferazione di roditori, zecche, insetti ed altri parassiti;
- che tali aree configurano un rischio per l’igiene e l’incolumità pubblica e possono costituire, per la presenza di rifiuti, discariche non autorizzate;
- inoltre che, con l’approssimarsi della stagione estiva, tali aree rappresentano un possibile pericolo per il sorgere ed il diffondersi di incendi;
- che anche per l’anno in corso è doveroso adottare idonei provvedimenti per impedire incendi, proliferazione di zecche, roditori, insetti e per ragioni di pubblico decoro;
- che ai sensi dell’art. 15, Legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è Autorità di Protezione Civile;
VISTI:
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 54 e l’art. 7 bis;
- Il Testo Unico sull’Ambiente, D. Lgs. n. 152 del 14.04.2006;
- la Legge n. 689 del 24.11.1981;
- la Legge n. 353 del 21.11.1981
- la Delibera della Giunta Regionale n. 14/41 del 18.04.2014;
- Le successive modifiche e integrazioni apportate con le successive Delib.G.R. n. 21/15 del 12.6.2014 e n. 36/14 del 16.9.2014.
- la delibera di G.R. 14/11 del 08.04.2015;
O R D I N A
Ai proprietari di aree e terreni siti entro la perimetrazione del centro urbano del Comune di San Sperate e nelle zone periferiche contermini, di provvedere al taglio delle erbacce, alla pulizia e bonifica delle aree secondo la normativa e disciplina vigente, nonché allo sgombero dei materiali inerti, ferrosi, ecc. depositati, entro il 15GIUGNO 2015 e mantenerli costantemente puliti e sgombri.
A tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli, colture cerealicole e proprietari/affittuari di terreni siti nelle aree urbane e periferiche, la realizzazione di fasce tagliafuoco non inferiori a m. 5 di larghezza.
Alle violazioni della presente ordinanza si applicala sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, nonché l’esecuzione d’ufficio dei lavori, previa diffida delle persone interessate, con addebito delle relative spese sostenute.
Il Sindaco
Enrico Collu