Costituzione convivenza di fatto

  • Servizio attivo

L. 76/2016, art. 1, cc. 36-65


A chi è rivolto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone:

  • Maggiorenni;
  • Unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • Residenti nel Comune di San Sperate e coabitanti (iscritte sul medesimo stato di famiglia);

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione, perché il vincolo alla base della convivenza di fatto è esclusivamente quello affettivo.

Come fare

1) Se gli interessati non sono già inseriti nel medesimo stato di famiglia anagrafico, devono effettuare una variazione di residenza (immigrazione da altro Comune o un cambio di indirizzo all’interno del Comune di San Sperate) - Vedi sezione cambio residenza (link)
Contestualmente allo svolgimento della pratica anagrafica può essere avanzata la richiesta di costituzione della convivenza di fatto.

2) Se gli interessati sono già inseriti nel medesimo stato di famiglia anagrafico, possono richiedere la costituzione della convivenza per mezzo delle seguenti modalità:

  • tramite invio al domicilio digitale dell'Ente protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it (indirizzo abilitato alla ricezione anche di posta ordinaria)
  • tramite consegna a mano all'ufficio protocollo, durante gli orario di apertura degli uffici al pubblico.

L'inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

  • acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica PEC;
  • sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite PEC

Cosa serve

Documento di identità

Cosa si ottiene

In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto godono, tra gli altri, dei seguenti diritti:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  • diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45).

Tempi e scadenze

L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

La registrazione della convivenza di fatto e/o del contratto di convivenza avviene entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

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Contatti

Servizi Demografici

Via Sassari, 12, 09026 San Sperate SU, Italia

Pagina aggiornata il 25/10/2024

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