A chi è rivolto
A tutti i cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell´ art. 6 della citata Legge 470/1988, di voler risiedere all´ estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, é stata accertata d´ ufficio tale residenza.
Come fare
L´ iscrizione all´ AIRE é di norma effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall´ interessato, all´ Ufficio consolare di residenza, attraverso la compilazione di un apposito modello. Tale modello viene trasmesso dall´ Ufficio consolare al comune italiano di ultima residenza dell´ interessato oppure,in caso di nascita e residenza continuativa all´ estero del cittadino, al comune di ultima residenza della madre, del padre o dei suoi antenati.
Cosa serve
La dichiarazione deve essere accompagnata, laddove necessario, dai relativi documenti (atto di nascita e attestazione consolare del possesso della cittadinanza).
L´ iscrizione puó essere effettuata anche d´ ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli Uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti. Il cittadino viene informato di tale iscrizione attraverso un atto amministrativo del comune, notificato all´ indirizzo estero.
Cosa si ottiene
Iscrizione all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
Tempi e scadenze
La dichiarazione di trasferimento di residenza all´ estero deve essere resa dall´ interessato all´ Ufficio consolare competente subito dopo il suo arrivo all´ estero e, comunque, entro 90 giorni dalla data dell´espatrio. E´ , peró, sempre possibile anche dopo i 90 giorni recarsi presso L´ Ufficio consolare per richiedere l´ iscrizione all´ AIRE, regolarizzando, così, la propria posizione anagrafica.
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Pagina aggiornata il 25/10/2024