A chi è rivolto
E' una prestazione a tutela delle madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, a condizione che non beneficino di un trattamento previdenziale di maternità o beneficino di un trattamento previdenziale ridotto, per ogni figlio nato o per ogni minore ricevuto in adozione e/o affidamento preadottivo.
Come fare
La domanda, compilata su apposito modulo, và presentata all’Ufficio competente entro 6 mesi dalla nascita del figlio e non è cumulabile con l’Assegno di Stato e con i trattamenti previdenziali di maternità.
Cosa serve
La domanda deve contenere:
- Le generalità della richiedente;
- L’indicazione della data di nascita del figlio;
- La dichiarazione di non percepire alcun trattamento previdenziale di maternità, ovvero di essere beneficiaria (durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro) in misura inferiore a quanto stabilito annualmente.
- Attestazione di certificazione I.S.E.E. rilasciata dai CAF convenzionati con l’INPS e/o presso gli altri sportelli abilitati a livello cittadino.
Accertamento dei requisiti necessari all’attribuzione del beneficio.
Cosa si ottiene
Con determina del Responsabile del Servizio si procede alla concessione del beneficio, dandone immediata comunicazione all’INPS, per via telematica, che provvederà entro il limite di 45 gg. all’effettivo pagamento dell’assegno in un’unica soluzione.
Tempi e scadenze
La domanda, compilata su apposito modulo, và presentata all’Ufficio competente entro 6 mesi dalla nascita del figlio e non è cumulabile con l’Assegno di Stato e con i trattamenti previdenziali di maternità.
La misura rimane aperta e disponibile durante tutto l'anno. Qualsiasi variazione verrà comunicata tramite avviso sul presente sito istituzionale.
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Pagina aggiornata il 24/10/2024