A chi è rivolto
Può essere richiesto da uno dei genitori, cittadino italiano, comunitario o extracomunitario, che abbia almeno 3 minori (figli suoi o del coniuge) all’interno della propria famiglia anagrafica (conviventi), il cui reddito familiare non superi il tetto previsto.
Come fare
La domanda deve essere presentata tassativamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno.
Cosa serve
- Le generalità del richiedente;
- La dichiarazione sostitutiva unica prevista dall’art. 4, comma 1, del Attestazione di certificazione I.S.E.E., rilasciata dai CAF convenzionati con l’INPS e/o presso gli altri sportelli abilitati a livello cittadino.
Accertamento dei requisiti necessari all’attribuzione del beneficio.
Cosa si ottiene
Con determina del Responsabile del Servizio si procede alla concessione del beneficio, dandone immediata comunicazione all’INPS, per via telematica, che provvederà entro il limite di 45 gg. all’effettivo pagamento dell’assegno
Tempi e scadenze
La domanda deve essere presentata tassativamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno.
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Pagina aggiornata il 24/10/2024