Assegno per Nucleo Familiare

  • Servizio attivo

Art. 65 L. 448/1998


A chi è rivolto

Può essere richiesto da uno dei genitori, cittadino italiano, comunitario o extracomunitario, che abbia almeno 3 minori (figli suoi o del coniuge) all’interno della propria famiglia anagrafica (conviventi), il cui reddito familiare non superi il tetto previsto.

Come fare

La domanda deve essere presentata tassativamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno.

Cosa serve

  • Le generalità del richiedente;
  • La dichiarazione sostitutiva unica prevista dall’art. 4, comma 1, del Attestazione di certificazione I.S.E.E., rilasciata dai CAF convenzionati con l’INPS e/o presso gli altri sportelli abilitati a livello cittadino.

Accertamento dei requisiti necessari all’attribuzione del beneficio.

Cosa si ottiene

Con determina del Responsabile del Servizio si procede alla concessione del beneficio, dandone immediata comunicazione all’INPS, per via telematica, che provvederà entro il limite di 45 gg. all’effettivo pagamento dell’assegno

Tempi e scadenze

La domanda deve essere presentata tassativamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno.

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Contatti

Servizi Socio Assistenziali

Via Sassari, 12, 09026 San Sperate SU, Italia

Pagina aggiornata il 24/10/2024

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