Risposte alle domande più frequenti


Unioni Civili

Che cos'è

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76 del 20.05.2016 concernente la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", ovvero la legge che, tra l'altro, istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'unione civile tra persone dello stesso sesso è stata istituita quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione. L'unione civile si costituisce tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione davanti all'Ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.

Non è possibile procedere alla costituzione di una unione civile qualora ricorrano le seguenti cause impeditive:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione é soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile (rapporti di parentela, affinità, adozione); non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se é stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

La sussistenza di una di tali cause comporta la nullità dell'unione civile.

Con la costituzione di un'unione civile, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri, in particolare:

  • obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
  • obbligo di contribuire ai bisogni comuni secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • diritto/dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare e il potere di attuarlo.

La costituzione dell'unione civile è certificata da documento contenente i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

Per le parti unite civilmente è possibile inoltrare on line richiesta di cittadinanza italiana.

Requisiti

A chi è rivolto

A persone maggiorenni dello stesso sesso

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Dichiarazione e istruttoria

Le parti, o chi le rappresenta, fanno congiuntamente richiesta all’Ufficio di Stato civile di un Comune a loro scelta (vedi in Modulistica il Modulo richiesta). L’Ufficio redige immediatamente il processo verbale della richiesta invitando le parti a comparire di fronte a sé al fine di rendere la dichiarazione costitutiva dell’unione.

Entro 30 giorni dalla richiesta, l’Ufficio procede alla verifica delle dichiarazioni rese acquisendo tutta la documentazione idonea, nonché richiedendo eventuali integrazioni/rettifiche delle stesse.

Nel caso di cittadino straniero occorre presentare anche una dichiarazione dell’Autorità competente del proprio Paese dalla quale risulta che, giusta le leggi cui è sottoposto NULLA OSTA all’unione civile.

Nel giorno indicato dalle parti, le stesse rendono la dichiarazione, personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni di voler costituire tra loro l’unione civile. Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale.

Nei casi di infermità o altro comprovato impedimento di una delle parti, l’Ufficiale di Stato civile si reca presso il luogo in cui si trova la parte impedita sia nei casi di ricezione della richiesta che per ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione.

In caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’Ufficiale di Stato civile riceve la dichiarazione di costituzione anche se non vi sia stata precedente richiesta, previo giuramento delle parti sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.

Prendere l'appuntamento

Per avviare la procedura occorre rivolgersi personalmente all’Ufficio di Stato civile, prenotando un appuntamento per presentare la richiesta.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero.

Costituzione

L’unione civile è costituita dall’Ufficiale di Stato civile (Sindaco o delegato):

  • dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio, presso la sede dei Servizi Demografici e la Sala Unioni in Palazzo Comunale;
  • tutti i sabati mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.00; il secondo e quarto sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00 e la seconda e la quarta domenica del mese dalle ore 9.30 alle

Documenti da presentare

  • documento di identità
  • autocertificazione
  • eventuale NULLA OSTA (per cittadini stranieri)
  • marca da bollo di €16.00 (Interpello Agenzia delle Entrate n. 912/2017 ex. art. 1, comma 1, Tariffa Allegato A, D.P.R. 642/1972)

 

Tempi e iter della pratica

Dal momento della richiesta occorrono 30 giorni per la verifica delle dichiarazioni rese.

A chi rivolgersi

Rivolgersi alla Responsabile Ufficio Stato Civile

Note

Segnalazioni e precisazioni

Il regime patrimoniale legale tra persone dello stesso sesso è costituito dalla comunione dei beni, salvo diversa pattuizione a favore della separazione dei beni, effettuabile sia in sede di costituzione dell'unione civile che successivamente mediante stipula di apposita convenzione patrimoniale redatta in forma scritta davanti a notaio, con le quali sarà possibile:

  • instaurare il regime della separazione dei beni;
  • costituire un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia;
  • apportare modifiche convenzionali al regime della comunione dei beni.

Le procedure per ottenere il divorzio sono le stesse del matrimonio ovvero: divorzio contenzioso presso il tribunale ordinario L. 898/70, accordo davanti ufficiale di stato civile ai sensi articolo 12, legge 162/2014 e accordo perfezionato a seguito di negoziazione assistita ai sensi articolo 6, legge 162/2014. Non è prevista la separazione.

Nella dichiarazione le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per la durata della unione civile. L’altra parte può dichiarare di voler anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune. La scelta non comporta variazione della scheda anagrafica.

A seguito di rettifica di sesso, se i coniugi manifestano la volontà di non procedere allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, si ha l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, con conseguente annotazione nell’atto di matrimonio e di nascita.

I matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso producono gli effetti delle unioni civili regolate dalla legge italiana.

Unione di Fatto

Che cos'è

La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1). 
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Prato, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli interessati non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario effettuare una variazione anagrafica. Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione, perché il vincolo alla base della convivenza di fatto è esclusivamente quello affettivo.

Informazioni

In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
c) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45); 
g) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Costituzione della convivenza di fatto

1) Se gli interessati non sono già inseriti nel medesimo stato di famiglia anagrafico, devono effettuare una variazione di residenza, o un’immigrazione da altro Comune o un cambio di indirizzo all’interno del Comune di San sperate
Contestualmente allo svolgimento della pratica anagrafica può essere avanzata la richiesta di costituzione della convivenza di fatto.

2) Se gli interessati sono già inseriti nel medesimo stato di famiglia anagrafico, possono richiedere un appuntamento per la sottoscrizione del modulo di costituzione della convivenza scrivendo direttamente alla mail all’Ufficiale di Sato Civile

In alternativa, gli interessati possono presentare il modulo di costituzione della convivenza (vedi Modulistica) unitamente alle copie dei documenti di identità via email, tramite:

L'inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica PEC
b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite PEC.


Cancellazione della convivenza di fatto

Può avvenire nei seguenti casi:

  • d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di San Sperate di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile di uno o entrambi i componenti;
  • su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate). 

La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto deve essere inviata secondo le modalità indicate per la sua costituzione utilizzando il modulo di cancellazione (vedi in Modulistica).

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.

 

Tempi e iter della pratica

La registrazione della convivenza di fatto e/o del contratto di convivenza avviene entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Comune.

Note

Segnalazioni e precisazioni

Sottoscrizione di un contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali

Una volta costituita la convivenza di fatto, i conviventi di fatto hanno facoltà anche di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
• forma scritta
• atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

  • Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi, entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC, in formato pdf p7m, con firma digitale al seguente indirizzo demografici@pec.comune.sansperate.ca.it.

Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Il contratto è nullo nei seguenti casi:
a) in presenta di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
c) se una delle parti è minorenne;
d) se una delle parti è interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
a) accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio; 
b) recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
d) morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all’anagrafe del comune di residenza.

Sposarsi con rito civile

Per poter celebrare un matrimonio civile, gli sposi devono presentarsi all'Ufficio Matrimoni con i propri documenti d’identità, in originale e in fotocopia.

 Può presentare la pratica:

  • uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente e copia del documento di identità del delegante;
  • una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi e copie dei documenti di identità dei deleganti.

Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta pubblicazione, documento necessario per fissare la data del matrimonio.

Sposarsi con rito religioso

Per poter celebrare un matrimonio religioso (rito cattolico o altro rito riconosciuto dallo Stato Italiano) gli sposi devono presentarsi all'Ufficio Matrimoni con:

  • documenti di identità, in originale e in fotocopia
  • richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Ministro di Culto che ha proceduto alle pubblicazioni religiose

Può presentare la pratica:

  • uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente e copia del documento di identità del delegante;
  • una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi e copie dei documenti di identità dei deleganti.

Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta pubblicazione, documento da consegnare al Ministro di Culto che celebrerà il matrimonio.

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