Voto presso ospedali, case di riposo e carceri

I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione. Il voto di questi elettori è raccolto da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, durante le normali ore in cui è aperta la votazione.     
(Legge 23/04/1976, n. 136, art. 8 e 9 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 42).

Gli interessati devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione che attesti la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione, entro il terzo giorno prima della data della votazione.    

La dichiarazione deve contenere:

  • il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato
  • il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione
  • l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura e direttore dell'istituto, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al Comune di destinazione

L’ufficio elettorale, appena ricevuta la dichiarazione, provvede a:

  • includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni
  • rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche in via telematica, un'attestazione della avvenuta inclusione negli appositi elenchi di elettori.

Data di ultima modifica: 26/08/2020

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