Matrimonio e divorzio

Il matrimonio è l'istituto con cui, nell'ordinamento italiano, viene formata una famiglia e da cui discendono diritti e doveri per i coniugi. Esso può essere celebrato civilmente o davanti ad un ministro di un culto ammesso dallo Stato.    La normativa impone, prima del matrimonio, la pubblicazione di matrimonio, un procedimento con cui si accerta che non sussistano impedimenti legali alla celebrazione del matrimonio stesso.

Pubblicazioni di matrimonio - Chi può richiederle
Requisiti richiesti:

  • almeno uno dei due futuri sposi deve essere residente nel Comune di San Sperate;
  • aver compiuto 18 anni, oppure 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei Minori;
  • Essere di stato libero: celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a.

Le pubblicazioni restano esposte all'albo pretorio on line dei comuni di residenza dei nubendi per almeno 8 giorni consecutivi allo scopo di dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Conclusa la procedura, trascorsi 3 giorni successivi alla pubblicazione senza aver ricevuto alcuna opposizione, il comune rilascia il certificato di avvenute pubblicazioni che, in caso di matrimonio religioso, deve essere consegnato al parroco o ministro di culto.
Il matrimonio deve essere, comunque, celebrato entro 180 giorni dall’avvenuta affissione delle pubblicazioni.
Il certificato di eseguita pubblicazione rilasciato dal Comune di residenza permette ai nubendi di contrarre il matrimonio in qualunque comune italiano, che deve essere indicato al momento della richiesta di pubblicazione.

Come richiedere la pubblicazione
La richiesta di pubblicazione deve essere effettuata direttamente allo sportello Ufficio Demografici – Via Sassari 12, 1° Piano – possibilmente previo appuntamento:

I richiedenti devono presentare:

  • documenti di riconoscimento in corso di validità;  
  • in caso di matrimonio religioso, richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Parroco o dal Ministro di Culto;
  • n. 1 marca da bollo da € 16,00 (2 marche da bollo da 16 € ognuna se almeno uno non è residente nel Comune di pubblicazione)

Se invece uno o entrambi i nubendi sono stranieri, occorre che ognuno di essi fornisca all'Ufficio di Stato Civile:

  • Nulla osta al matrimonio rilasciato dal consolato o ambasciata del proprio stato in Italia contenente chiaramente specificati: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, residenza, cittadinanza e stato civile - la firma apposta sul nulla osta dev'essere legalizzata presso la prefettura di competenza, eccetto per i paesi aderenti alla convenzione di Londra (07/06/1968).
  • Per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, 5/9/1980, certificato di capacità matrimoniale rilasciato su modello plurilingue.

La documentazione necessaria in possesso di una Pubblica amministrazione sarà acquisita d’ufficio (certificati ed estratti di nascita).   


Matrimonio civile
Gli sposi concordano con l’Ufficiale di Stato Civile la data e l’ora della celebrazione.
La cerimonia consiste nella lettura degli articoli del codice civile relativi all'istituto del matrimonio, nella formulazione della domanda di rito e, dopo l'eventuale scambio degli anelli, si procede alla lettura dell'atto di matrimonio che sarà sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dal celebrante.   

Divorzi e separazioni
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.   
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

  • Sono residenti o hanno contratto matrimonio nel Comune di San Sperate;
  • vi sia il consenso di entrambi i coniugi;
  • non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
  • l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.   

Come richiedere il divorzio in Comune

  1. Gli interessati devono provvedere a contattare l’Ufficio Demografici (Via Sassari – 1° Piano), anche telefonicamente - 070 960 40 299 - o via email demografici@sansperate.net.
  2. Una volta presentata la richiesta, l’ufficiale di stato civile fissa un appuntamento, al quale si presenteranno personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Viene così redatto l’atto contenente l’accordo, sottoscritto dalle parti e dall'ufficiale dello stato civile, che successivamente procede all'iscrizione negli appositi registri.
  3. A conclusione del primo incontro si stabilisce un ulteriore appuntamento per la conferma dei parti sottoscritti, in un termine non inferiore ai trenta giorni dalla data dell’accordo già firmato.

I coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva (non è previsto in caso di sole modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.)

Le parti dovranno pagare la somma di euro 16,00 a titolo di diritto fisso utilizzando una di queste modalità:

  • Versamento su Conto Corrente Postale n. 16475097 intestato a  – ‘’Comune di San Sperate Servizio di Tesoreria’’- Causale ‘’ Contributo separazione/divorzio ‘’
  • Bonifico - IBAN  IT 84 C 07601 04800 000016475097 intestato a – ‘’Comune di San Sperate Servizio di Tesoreria’’ - Causale ‘’ Contributo separazione/divorzio ‘’

 

 

Data di ultima modifica: 27/08/2020

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